STABILITA’ 2017 – ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI EQUITALIA
- Dicembre 12, 2016
- Stefano Olanda Fiocchi
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Stabilità 2017 – Rottamazione delle cartelle di Equitalia
Il decreto legge n. 193/2016, insieme alla “Legge di Stabilità 2017”, ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd “rottamazione delle cartelle”) notificate da Equitalia tra il 1/01/2000 e il 31/12/2016 riguardanti imposte dirette, contributi Inps e Inail, IVA e multe stradali, che comporta:
- l’esonero dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora;
- blocco dei termini di prescrizione e decadenza;
- blocco delle azioni esecutive del fisco, se non già in fase operativa;
- rinuncia alle liti, anche se già aperte.
Quando?
L’adesione può essere effettuata entro il 31 marzo 2017 utilizzando l’apposito modulo (DA1) messo a punto da Equitalia.
Chi?
L’adesione può essere effettuata da chiunque abbia ricevuto una cartella da Equitalia nel periodo oggetto dell’agevolazione.
Rateazione già avviata?
L’adesione è richiedibile anche dai contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale. Per quest’ultimi l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul solo capitale al 1 gennaio 2017: questo vuol dire che andranno comunque versate le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016 e le sanzioni e gli interessi già pagati non potranno essere chiesti a rimborso.
La particolarità però risiede nel fatto che il ricalcolo della cartella con sconti di sanzioni e interessi a partire dal 2017 dovrà tenere conto di quanto già versato dal contribuente; questo vuol dire che, per ipotesi, il contribuente che al 31/12/2016 abbia già versato un importo che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.
Come pagare?
Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione ha l’obbligo comunicare l’importo complessivo dovuto da ciascun contribuente che abbia richiesto l’adesione.
Tale importo può essere pagato in un’unica soluzione oppure in massimo 5 rate di pari importo fermo restando che nell’ipotesi di pagamento rateale:
- il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017, in massimo tre rate con scadenze nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- il restante 30% nell’anno 2018, in massimo due rate con scadenze nei mesi di aprile e settembre.
Se salto una scadenza?
Il contribuente che:
- non paga le rate stabilite;
- paga in misura ridotta;
- paga in ritardo
perde tutti i benefici previsti dalla definizione agevolata e sarà nuovamente soggetto al piano di recupero delle somme previste dalla “vecchia” cartella esattoriale.
Se non mi hanno notificato nulla?
Equitalia ha l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di debiti per i quali non è ancora stata emessa la cartella a tutti i contribuenti, il quali possono in ogni caso farne richiesta in qualsiasi momento tramite gli appositi canali di comunicazioni predisposti dall’agente della riscossione.
Lo Studio Catenacci e Associati è disponibile a fornire consulenza specifica sul tema oltre che assistervi in ogni fase del processo di definizione agevolata.