Ravvedimento operoso più vantaggioso dal 2016 – Novità dal DL Stabilità
- Novembre 27, 2015
- Stefano Olanda Fiocchi
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LA LEGGE DI STABILITA’ ANTICIPA IL DL. N.158/2015
L’approvazione del disegno di legge di stabilità 2016 ha anticipato l’introduzione di rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio in campo tributario.
In particolare ha sancito la decorrenza al 1° Gennaio 2016 delle disposizioni contenute nella riforma delle sanzioni amministrative, introdotta dal Dlgs 158/2015, inizialmente prevista per il 2017, evitando le numerose, e francamente inutili, problematicità in termini di scadenze e irrogazione delle sanzioni che avrebbe comportato tale differimento applicativo.
Questa anticipazione del nuovo assetto sanzionatorio occorre inoltre valutarla come una tutela al generale principio del favor rei, secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Risulta comunque opportuno sottolineare l’espressa esclusione del predetto principio per le sanzioni applicabili alla “voluntary disclosure”, che quindi non vengono riformate dal Dlgs. 158/2015; la ratio dell’esclusione è probabilmente legata al non volere intaccare le previsioni di entrate dello Stato in relazione a tale procedura, oltre che a non incrementare ulteriormente i benefici già previsti dal regime di vantaggio per i contribuenti che aderiscono alla dichiarazione volontaria.
In linea generale il Dlgs 158/2015 ha sancito l’abbassamento di gran parte delle sanzioni amministrative dovute in relazione a violazioni del codice tributario, che quindi risultano più vantaggiose e convenienti per i contribuenti rispetto a quelle al momento in vigore.
I RIFLESSI SULL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO
Analizzando nello specifico l’istituto del ravvedimento, la nuova previsione stabilisce che nel caso di insufficiente o omesso versamento, la sanzione edittale corrispondente viene ridotta della metà passando dal 30% al 15% nel caso di adempimento entro i 90 giorni; di pari passo, essendo direttamente collegate alla diminuzione della sanzione di cui sopra, saranno dimezzate tutte le altre sanzioni previste dall’art. 13 del Dlgs 471/1997 che disciplina l’istituto del ravvedimento.
Infatti, essendo prevista la riduzione della sanzione ad 1/15 del minimo edittale per ogni giorno di ritardo nel caso di pagamento entro i 15 giorni, la stessa si dimezzerà, passando dal 2% (1/15 del 30%) all’1% (1/15 del 15%). Stessa sorte avrà la sanzione qualora l’adempimento avvenga tra il 15° e il 30° giorno dove è prevista la riduzione a 1/10 del minimo edittale (1,5% contro il precedente 3%), e così via.
I BENEFICI IN PRATICA…
Queste novità rendono l’istituto del ravvedimento operoso più vantaggioso dal 2016: infatti i benefici dell’anticipazione della decorrenza di tali disposizioni si possono “toccare con mano” analizzando l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio alla prima scadenza disponibile, gli acconti d’imposta di novembre 2015.
Infatti, qualora il contribuente non possa affrontare tale scadenza entro il termine previsto del 30 Novembre 2015, sarà per lui più conveniente “ravvedersi” dal 1 gennaio 2016 pagando la sanzione pari ad 1/9 sul 15%, rispetto alla sanzione pari ad 1/10 sul 30% che sarebbe irrogata qualora il ravvedimento avvenisse entro i 30 giorni successivi alla scadenza, ossia entro il mese di dicembre 2015, venendo sottoposto al “vecchio” regime sanzionatorio.