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Dichiarazioni di intento – Novità 2015

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

DICHIARAZIONI DI INTENTO E OBBLIGHI CONNESSI
Premesse

Gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza che sia loro addebitata l’IVA al fine di evitare di risultare permanentemente in posizione creditoria IVA; per manifestare la volontà di acquistare dal proprio fornitore (o di effettuare l’importazione) senza IVA, gli stessi devono inviare al fornitore o alla Dogana la DICHIARAZIONE D’INTENTO.

Il fornitore dell’esportatore abituale, a seguito del ricevimento della dichiarazione d’intento, può emettere una fattura senza IVA (non imponibile in base all’art. 8, comma 1, lett. c) o comma 2 del DPR 633/72).

 

OBBLIGHI CONNESSI ALLA DICHIARAZIONE DI INTENTO

A decorrere dal 2015 gli adempimenti collegati alla dichiarazione di intento sono così ripartiti:

 

ESPORTATORE ABITUALE:

    • compila la dichiarazione d’intento utilizzando lo specifico modello approvato dall’Agenzia delle Entrate denominato DI;
    • invia il modello DI:
      • all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente o tramite intermediario;
      • al proprio fornitore o alla Dogana, unitamente al numero di protocollo della ricevuta dell’invio telematico effettuato.

 

Attenzione!

La dichiarazione di intento che viene consegnata al fornitore è di fatto costituita dal modello DI. Tale modello è composto dalla Dichiarazione di Intento e dal Quadro A relativo al plafond. Come stabilito dal Provvedimento Agenzia Entrate “Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A «Plafond»”.

 

FORNITORE:

 

      • verifica on line che l’esportatore abituale abbia inviato la dichiarazione di intento

all’Agenzia delle Entrate;

      • emette la fattura senza IVA, riportando gli estremi della dichiarazione.

 

VERIFICA DELL’AVVENUTA TRASMISSIONE ALL’AGENZIA ENTRATE

 

Il fornitore dell’esportatore abituale, prima di effettuare l’operazione senza IVA, deve verificare che il proprio cliente abbia inviato telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine sono previste 2 modalità alternative:

 

1. utilizzare il servizio a libero accesso sul sito dell’Agenzia Entrate nel quale sono richiesti:

      • i dati della ricevuta di presentazione (protocollo e progressivo) del mod. DI, desumibili dalla ricevuta inviatagli dall’esportatore abituale insieme alla dichiarazione d’intento;
      • l’anno della dichiarazione;
      • l codice fiscale dell’esportatore abituale;
      • l proprio codice fiscale (codice fiscale destinatario).

 

2. consultare il proprio cassetto fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

“per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica.”

 

Disciplina transitoria: Per le dichiarazioni di intento con effetto per il periodo 01/01/2015 – 11/02/2015 non sono ancora obbligatorie le nuove regole. In tal caso non si verifica alcun obbligo di comunicazione:

  • né per il dichiarante
  • né per il fornitore (vecchia comunicazione) il quale non deve effettuare nemmeno la verifica on line (riscontro telematico)

 

Lo Studio Catenacci resta a disposizione della propria clientela per qualsiasi dubbio o problematica circa il presente adempimento.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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